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Costruzioni, Rischi nei distacchi e nei subcontratti in Francia

Le società straniere che distaccano lavoratori in Francia sono assoggettate a controlli rigorosi da parte dell’Ispettorato francese. La inosservanza delle norme sul lavoro nel distacco temporaneo di lavoratori può essere pagato a caro prezzo dal datore di lavoro italiano.

Descriviamo in dettaglio i principali rischi per i distacchi e subappalti nei settori dell’edilizia e dei lavori pubblici.

(I) Prestito illecito di lavoro o cessione illegale di lavoratori

Art. L. 8241-1 del Codice del lavoro francese vieta l’affitto di lavoro a scopo di lucro, tranne nei casi previsti dalla legge (ad esempio le agenzie di lavoro interinale).

In materia di distacchi, l’assegnazione dei lavoratori è considerata illegale quando l’unico oggetto del contratto per la fornitura di servizi tra due società è l’affitto di personale.

Pertanto, il contratto per la prestazione di servizi o di subappalto deve avere un compito oggettivamente definito in cui il prestito del lavoro è solo un mezzo che consente la concreta realizzazione di tale obiettivo.

I giudici francesi tengono conto di diverse indicazioni per verificare l’esistenza di un prestito illecito di manodopera:

  • l’oggetto reale del contratto, se in pratica l’unico oggetto del contratto è trasferire il personale in cambio di una remunerazione, l’operazione è illegale.
  • le specificità tecniche o il “savoir-faire” del distaccante, la cessione dei lavoratori è illegale quando il servizio fornito non è chiaramente definito e non corrisponde a una specificità tecnica. In questo modo, quando il “savoir-faire” o l’esperienza del personale messo a disposizione non è diversa da quella della società utilizzatrice, il prestito di manodopera è illegale.
  • La forma di remunerazione, quando la remunerazione per la prestazione di servizi è calcolata esclusivamente sulla base delle ore di lavoro svolte (e non globalmente per la prestazione erogata), i giudici ritengono che si configuri un prestito illecito.
  • La consegna di materiali e mezzi per eseguire il lavoro, ovvero quando la stessa società di servizi fornisce questi materiali per l’esecuzione del lavoro, anche in tale ipotesi si configura una illegale affitto di mano d’opera.
  • E infine, e molto importante, l’esistenza di un eventuale vincolo di subordinazione. I lavoratori ceduti dalla società distaccante devono rimanere sotto l’autorità del loro datore di lavoro originario. Si configura illegittimità se la società utilizzatrice fosse incaricata di definire le mansioni, l’organizzazione del lavoro e le condizioni di lavoro dei lavoratori messi a disposizione dalla società distaccante.

La cessione illegale di lavoratori è punita in Francia con pene detentive fino a 2 anni per gli amministratori e multe fino a 150.000 euro, nonché altre sanzioni complementari come l’inibizione all’amministrazione delle imprese, l’esclusione dai mercati pubblici, la diffusione della provvedimento penale …

(II) Reato di subappalto illegale

Definito dall’art. L8231-1 del codice del lavoro, si ritiene che questo reato si configuri quando, nel distacco dei lavoratori, il prestito del lavoro persegua fini lucrativi, causando danni ai lavoratori, evitando l’applicazione disposizioni di legge o di un contratto collettivo.

Il delitto si configura dal momento in cui i lavoratori distaccati non godono degli stessi vantaggi dei lavoratori a tempo indeterminato, poiché con la cessione di lavoro è stata commessa una frode di diritto (Cass. Pen., 20 ottobre 1992, n. 91-86.835). Ciò viene ad esistenza, ad esempio, quando una società, al fine di evitare di raggiungere il numero di dipendenti che impone la creazione di un sindacato o altra istituzione rappresentativa, ricorre a subcontrattare lavoratori di una società terza.

Come per la cessione illegale di lavoratori, questo crimine ai sensi dell’art. L8231-1 è punito in Francia con sanzioni fino a 2 anni di carcere per i dirigenti e multe fino a 150.000 euro, nonché altre sanzioni complementari come il divieto di gestione delle società, l’esclusione dai mercati pubblici, la diffusione del provvedimento penale, …

(III) Simulazione di lavoro e lavoro clandestino

E’ tale l’impiego di lavoratori non dichiarati come distaccati. La legge ritiene che si configuri in due ipotesi:

– Lavoro clandestino per dissimulazione di attività (art. L8221-3 del codice del lavoro).

Si verifica quando qualcuno svolge un’attività per conto di un’azienda a scopo di lucro e questa si sottrae ai propri obblighi:

  • Iscrizione nel registro delle attività quando ciò sia necessario.
  • Dichiarazioni alle organizzazioni di protezione sociale o all’amministrazione fiscale.

– Lavoro clandestino per simulazione di lavoro salariato (art. L 8221-5 del codice del lavoro).

Quando la società si sottrae intenzionalmente dai seguenti obblighi:

  • formalità della dichiarazione preventiva di cui all’art. L1221-10;
  • formalità di cui all’art. L3243-2 relativo all’obbligo di fornire ai lavoratori un libro paga o di menzionare in esso un numero di ore di lavoro inferiore a quello effettivamente svolto.

(¡!) È importante tenere presente che nei distacchi, quando si assumono “falsi lavoratori autonomi”, ossia titolari di partite Iva ma in realtà soggetti alla subordinazione esclusiva di una società (rispettano gli orari della ditta, eseguono rigorosamente le istruzioni dell’azienda, risultano integrati nell’organico dei lavoratori dipendenti, fatturano esclusivamente alla stessa azienda, …), si ritiene che vi sia un lavoro clandestino.

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